Skip to main content

L'Ordinanza n. 55 del 29 maggio del presidente della Regione Veneto Luca Zaia

29 Maggio 2020
Feliciana Mariotti
Archivio 2020
Nell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 il residente della Regione Veneto ordina quanto segue per :
A) SPOSTAMENTI INDIVIDUALI a. Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. b. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti. c. Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. d. Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi. e. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.
B) ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI a) Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali di seguito indicate sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all’allegato 1):
  1. ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l’attività di catering);
  2. stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree libere per turismo;
  3. strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, locazioni brevi, bed&breakfastagriturismi e tutte le altre strutture analoghe;
  4. servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
  5. commercio al dettaglio;
  6. commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, mercatini degli hobbisti, mercato dell’usato);
  7. uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso di pubblico; autoscuole, attività didattiche non scolastiche e di formazione professionale, quali scuole di musica, lingue, nautiche, ecc.);
  8. piscine (piscine pubbliche, piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive quali pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc., anche per svolgimento di corsi; sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione);
  9. palestre (palestre di enti locali, soggetti pubblici e privati, comprese le attività fisiche con modalità a corsi senza contatto fisico interpersonale);
  10. manutenzione del verde;
  1. musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati, proprietari di qualsiasi luogo di cultura);
  2. strutture turistico-ricettive all’aria aperta;
  3. rifugi alpini;
  4. attività fisica all’aperto;
  5. noleggio veicoli e altre attrezzature;
  6. informatori scientifici del farmaco;
  7. aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive;
  8. circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età – per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motorie e sportive, formative, conferenze, dibattiti e spettacoli si rimanda alle schede tematiche pertinenti e alla relativa disciplina);
  9. formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, didattica in aula, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali);
  10. parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi);
  11. strutture termali e centri benessere (strutture termali, piscine termali, centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, con riguardo anche alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);
  12. professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;
  1. b)  In caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza;
  2. c)  Le attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, sono svolte nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;
  3. d)  Dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d’età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 2, con gli schemi non vincolanti annessi all’allegato;
  4. e)  Per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;
  5. f)  In conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. 81/08 è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda;
  6. g)  A parziale modifica della scheda relativa alle attività degli stabilimenti balneari la superficie minima per ombrellone è di 12 metri quadrati;
  7. h) Nelle strutture residenziali sociosanitarie si applicano, relativamente ad accoglienza di nuovi ospiti e accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno, le linee guida di cui all’allegato 3); sono fatte salve disposizioni più restrittive delle singole strutture.
C) EFFICACIA TEMPORALE
  1. Fatte salve le specifiche previsioni di cui alla lettera B), la presente ordinanza ha effetto dal 1° giugno 2020 al 14 giugno 2020;
  2. La presente ordinanza sostituisce le precedenti in vigore.
D) DISPOSIZIONI FINALI
  1. La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”.
LINEE GUIDA
Sono allegate all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 alcune linee guida abbiamo scelto ristorazione, ricezione alberghiera e commercio al dettaglio RISTORAZIONE*Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
  • Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
  • Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
  • Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
  • Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
  • I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
  • La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
  • Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
  • I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
  • Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.
STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI
  • Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari (es. extra-alberghiere, locazioni brevi), e alloggi in agriturismo.
    • ▪  Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
    • ▪  Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
    • ▪  Nelle aree comuni è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Pertanto, è necessario promuovere e facilitare il rispetto di tale misura e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
    • ▪  Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
    • ▪  La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
    • ▪  L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
    • ▪  Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
    • ▪  Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
    • ▪  Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima della consegna all’ospite.
    • ▪  L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
    • ▪  Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
    • ▪  Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
    • ▪  Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui alla presente scheda, per le parti compatibili. Si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria.
    • ▪  Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
COMMERCIO AL DETTAGLIOLe presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
  • ▪  Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • ▪  In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • ▪  Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
  • ▪  Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
  • ▪  Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  • ▪  I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
  • ▪  L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • ▪  Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
  • ▪  Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
  • ▪  La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono assicurare:
  • ▪  la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
  • ▪  il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  • ▪  ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devonoessere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
  • ▪  utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,
  • ▪  informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
  • ▪  maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
  • ▪  individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienticompresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati. Misure a carico del titolare di posteggio
  • ▪  pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  • ▪  è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequentedelle mani
  • ▪  messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni banco;
  • ▪  rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  • ▪  Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  • ▪  Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  • ▪  in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
 

© il Notiziario di Cortina

CONDIVIDI